Cyberbullismo,la nuova spada

La Legge 71/2017 dice che per cyberbullismo deve intendersi “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

il contesto virtuale in cui tali comportamenti si collocano, potenzialmente aperto ai un numero indefinito di persone e la sensazione di anonimato e impunità che l’uso di strumenti informatici può falsamente ingenerare negli utenti più giovani, è allarmante per le conseguenze anche gravi che possono determinare.

Per potersi propriamente parlare di cyberbullismo, escludendo così mere manifestazioni di inciviltà, le condotte devono essere caratterizzate dal preciso scopo di isolare uno o più minori individuati come bersaglio per arrecare grave danno alla persona.

La differenza più evidente tra bullismo e cyberbullismo risiede nella perdita della componente fisica e diretta che caratterizza gran parte degli episodi di bullismo, in quanto bullo e vittima si conoscono e frequentano gli stessi ambienti, mentre nel cyberbullismo ad interagire possono essere anche perfetti estranei, che nulla conoscono gli uni degli altri, se non i rispettivi nomi utente, avatar e immagini di profilo.

Gli episodi di bullismo tradizionale rimangono legati alle occasioni di contatto che bullo e vittima possono avere nell’ambito di un ambiente comune, mentre le azioni di cyberbullismo possono verificarsi in qualsiasi momento a prescindere dalla distanza geografica tra i soggetti coinvolti, rendendo ancor più difficile per la vittima sottrarsi alle vessazioni di cui è fatta bersaglio.  

Gli stessi strumenti informatici alimentano inoltre una particolare disinvoltura nel loro utilizzo: la semplicità di accesso ai servizi online, assieme alla mancata percezione dei rischi e delle conseguenze anche gravi delle azioni poste in essere nel mondo digitale, possono indurre all’adozione di comportamenti che nella vita reale magari non sarebbero stati assunti.

Inoltre tutti i contenuti caricati in rete finiscono per sfuggire alla diretta disponibilità di chi li ha condivisi, determinando una possibilità di diffusione di dati, informazioni e materiali su una scala che non ha uguali in altre forme di comunicazione del passato, con conseguenti difficoltà nel procedere in un secondo momento alla loro rimozione.

Vi sono diverse forme in cui può manifestarsi il cyberbullismo :

  • flaming, consistente nella pubblicazione di messaggi dal contenuto aggressivo, violento, volgare, denigratorio verso qualcuno che compie una determinata attività online ad esempio quando esprime il suo pensiero intervenendo su un social network
  • harassment, consistente nell’invio continuo di molti messaggi informatici di carattere volgare, aggressivo e minatorio da parte di uno o più soggetti nei confronti un individuo assunto come bersaglio
  • denigration, consistente nella diffusione in via informatica o telematica di notizie, fotografie o video, veri o anche artefatti, riguardanti comportamenti o situazioni imbarazzanti che coinvolgono la vittima
  • impersonation, consistente nelle attività non autorizzate poste in essere da un soggetto il quale, dopo essersi in qualche modo procurato le credenziali di accesso ad uno o più account di servizi online in uso alla vittima, se ne serve per creare imbarazzo ad esempio attraverso l’invio di messaggi o la pubblicazione di contenuti inopportuni, facendo credere che gli stessi provengano dalla vittima
  • outing and trickery, consistente nella condotta di chi, avendo detenendo dati, immagini intime o altro materiale sensibile della vittima, avuti o realizzati con il suo consenso, li carica in rete senza l’approvazione della vittima o addirittura contro la sua esplicita volontà, rendendoli così accessibili ad una moltitudine di utenti.

Dad un punto di vista penale l’invio di messaggi di contenuto denigratorio attraverso servizi di messaggistica, chatforum o social network potrebbe però configurare un’ipotesi di diffamazione aggravata.

Qualora i messaggi inviati assumano carattere molesto o minatorio, potrebbero portare alla contravvenzione di molestie o disturbo alle persone  o il delitto di minaccia e nel caso in cui tali condotte diventino sistematiche minando la serenità della persona offesa, potrebbe configurarsi il più grave reato di atti persecutori .

Nelle ipotesi in cui il bullo navighi sul web spacciandosi per un’altra persona per far ricadere poi su quest’ultima eventuali conseguenze negative, potrebbe applicarsi il reato di sostituzione di persona  potrebbe inoltre essere contestato il delitto di accesso abusivo a sistema informatico.

Se vi è la diffusione di materiale sensibile riferito alla vittima, potrebbe configurarsi il delitto che punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti o anche i reati di trattamento illecito di dati, di interferenze illecite nella vita privata, di estorsione o truffa se presenti anche profili di aggressione al patrimonio della vittima. Infine, in alcuni casi di eccezionale gravità, non può escludersi di arrivare ad ipotizzare addirittura il delitto di istigazione al suicidio.

Il codice penale esclude però l’imputabilità dei minori di quattordici anni mentre impone di valutare la capacità di intendere e volere del reo d’età compresa fra i quattordici e i diciotto anni, prevedendo comunque un trattamento sanzionatorio mitigato. In ogni caso, l’applicazione di una pena nei confronti di un minore deve rappresentare sempre l’extrema ratio, avendo lo stesso legislatore inserito, nell’ambito del processo penale minorile, una serie di istituti finalizzati ad offrire possibili esiti alternativi del giudizio, nell’ottica di favorire un percorso di rieducazione e reinserimento sociale del giovane che ha sbagliato.

La legge ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e a tale organo è assegnato il compito di predisporre un piano d’azione integrato e realizzare un sistema di raccolta dati e monitoraggio.

Il Ministero dell’Istruzione ha il compito di adottare linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole tramite la formazione del personale, il coinvolgimento degli studenti in iniziative di sensibilizzazione ed il sostegno dei minori coinvolti sia come vittime che come autori di condotte aggressive sul web. Dovrebbero essere organizzate iniziative di educazione alla legalità e all’uso consapevole e rispettoso della rete internet e delle nuove tecnologie, da realizzarsi anche in sinergia con altri enti operanti sul territorio attraverso anche l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale.

Oltre ai ritardi nell’avvio dei lavori del tavolo tecnico in materia di cyberbullismo, è stata segnalata però una certa disomogeneità nelle iniziative di contrasto al fenomeno la cui promozione è stata in definitiva rimessa all’autonomia delle singole istituzioni scolastiche.

Vi sono inoltre progetti di legge attualmente all’esame del Senato con i quali si vorrebbe estenderne l’ambito di applicazione della legge  in modo da ricomprendervi non solo le condotte qualificabili come cyberbullismo, ma anche tutte le più tradizionali forme di bullismo che secondo le più recenti statistiche ancor oggi continuano a coinvolgere un significativo numero di minori.


8 pensieri su “Cyberbullismo,la nuova spada

Lascia un commento